Lo Statuto
Art. 2 – L’associazione ha sede in Napoli c/o l’Ospedale INCURABILI e può istituire sedi secondarie in qualunque parte del territorio dello Stato.
Art. 3 – L’associazione, riconoscendo ed assumendo i valori della dignità e della fratellanza umana, si propone di rendere, a mezzo dell’attività personale e spontanea dei suoi membri, un servizio gratuito e qualificato ai degenti negli ospedali per aiutarli a vivere, nella pienezza della loro umanità, la esperienza della sofferenza.
Al fine di rendere un servizio di presenza negli ospedali, che risponda alle esigenze ed alle attese dei degenti, l’associazione promuove:
incontri di formazione e di aggiornamento per i soci e per coloro che intendano diventare tali;
ogni iniziativa che, nel rispetto delle reciproche competenze e senza alcuna supplenza, in spirito di collaborazione con gli operatori sanitari, tenda a migliorare la situazione morale e materiale dei degenti;
forme di intese e di collaborazione con altre associazioni di volontariato, che abbiano tra i loro scopi l’aiuto ai malati. L’associazione non persegue fini di lucro, neanche indiretto; essa è costituita esclusivamente per fini di solidarietà.
Art. 4 – La durata dell’associazione è a tempo indeterminato.
Art. 5 – Possono diventare soci tutti coloro che, indipendentemente dal credo politico o religioso, condividano lo scopo ed il metodo dell’associazione e che, dopo un periodo di tirocinio, siano disponibili a destinare gratuitamente parte del proprio tempo libero ai degenti negli ospedali ed alle necessità organizzative dell’associazione.
Sono causa di esclusione i comportamenti dei soci incompatibili con lo scopo ed il metodo dell’associazione. L’ammissione e l’esclusione dei soci viene decisa ad insindacabile giudizio del consiglio di presidenza; l’esclusione del socio deve essere motivata a richiesta dell’interessato.
Art. 6 – L’associazione fa fronte ai propri oneri con le quote ed i contributi dei soci.
Eventuali altri contributi possono essere accettati previa delibera del consiglio di presidenza, che ne dovrà riferire all’assemblea dei soci.
Art. 7 – Organi dell’associazione sono:
l’assemblea dei soci
il consiglio di presidenza
il presidente, che ha la rappresentanza dell’associazione.
Art. 8 – All’assemblea partecipano tutti i soci. Essa si riunisce almeno una volta l’anno per eleggere i membri del consiglio di presidenza, deliberare sul bilancio e sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, sull’eventuale regolamento interno, sui modi di attuazione del decentramento organizzativo e su quant’altro sia ad essa demandato e posto all’ordine del giorno.
L’elettorato attivo e passivo spetta esclusivamente ai soci.
L’assemblea può essere convocata quando lo ritenga opportuno il presidente o, in sua assenza il vice presidente ed ogni qual volta lo richieda il 20% dei soci.
Le convocazioni vengono fatte quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza e trenta giorni prima nel caso di approvazione del bilancio.
L’assemblea in prima convocazione è valida se è presente più della metà dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. I soci possono farsi rappresentare da altri soci. A nessun socio può essere conferita più di una delega.
Le deliberazioni dell’assemblea sono prese da più della metà dei presenti aventi diritto al voto. Per la modifica dello statuto e per lo scioglimento dell’associazione è necessaria la presenza di almeno i due terzi dei soci aventi diritto al voto.
L’assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di presidenza, in mancanza dal vice presidente, in mancanza di entrambi da persona da essa stessa assemblea designata.
Il presidente dell’assemblea nomina un segretario. Delle riunioni si redige un verbale firmato dal presidente e dal segretario; possono firmarlo anche i soci che ne abbiano fatto richiesta.
Art. 9 – Le deliberazioni assembleari contrarie alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto possono essere impugnate entro trenta giorni dall’approvazione; è, in ogni caso, preclusa la facoltà di impugnazione a quei soci che abbiano sottoscritto il relativo verbale.
Ogni altra controversia viene devoluta alla competenza di un collegio arbitrale che giudica ex bono et equo, inappellabilmente.
Art. 10 – Il consiglio di presidenza è composto da almeno cinque soci eletti dall’assemblea che durano in carica per tre anni.
Il consiglio di presidenza elegge, tra i suoi membri, il presidente ed il vice presidente e tra tutti i soci nomina il segretario ed il tesoriere.
Il segretario ed il tesoriere decadono con il consiglio ma possono essere riconfermati.
Il consiglio si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario e che sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi componenti.
Le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.
Il consiglio è rivestito dei più ampi poteri sia per quanto riguarda la gestione ordinaria che per quella straordinaria.
Art. 11 – Al presidente del consiglio di presidenza è conferita la rappresentanza dell’associazione. Egli convoca e presiede il consiglio di presidenza.
Al presidente è demandata la gestione generale dell’associazione.
Art. 12 – Il vice presidente in caso di assenza del presidente ne assume le funzioni.
Art. 13 – Il segretario svolge le funzioni di amministrazione materiale e svolge gli incarichi che di volta in volta gli affida il presidente o il consiglio.
Art. 14 – Il tesoriere cura la gestione contabile dell’associazione ed il bilancio annuale.
Il bilancio consuntivo, chiuso al 31 dicembre di ogni anno, va approvato dall’assemblea dei soci entro il febbraio dell’anno successivo.
In detta assemblea viene approvato anche il bilancio preventivo.
Art. 15 – Il collegio arbitrale è composto da tre membri, estranei alle questioni da dirimere, eletti dall’assemblea solo per la soluzione di controversie sociali già sorte.
La sua competenza è limitata alla decisione delle singole controversie.
I componenti del collegio, previo tentativo di conciliazione, giudicano secondo equità, regolano lo svolgimento del giudizio nel modo che più ritengono opportuno, assegnando alle parti i termini per la presentazione dei documenti e delle memorie difensive.
Art. 16 – Le cariche sociali sono elettive e gratuite.
Spetta a chi ricopre le cariche sociali il rimborso delle spese sostenute.
È vietato il cumulo delle cariche sociali.
Art. 17 – Le quote sociali e quelle di iscrizione sono proposte, all’inizio di ciascun anno sociale, dal consiglio di presidenza ed approvate dall’assemblea.
Il consiglio potrà autorizzare l’ammissione di soci che siano esonerati dal versamento della quota.
Art. 18 – I soci che abbiano violato le norme dello statuto e che comunque abbiano con la propria attività danneggiato il buon nome dell’associazione saranno passibili di ammonizione, sospensione, esclusione. Contro tali provvedimenti è ammessa l’opposizione al collegio arbitrale.
Art. 19 – L’assemblea può deliberare lo scioglimento dell’associazione.
Art. 20 – In conseguenza dello scioglimento i beni sociali saranno devoluti secondo quanto prescrive l’art. 5 comma 4° della legge 266/91.
Art. 21 – L’anno sociale termina il trentuno dicembre di ogni anno.
Art. 22 – Per tutto quanto non previsto dal presente atto si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti.